Facendo seguito alle prime due parti di questa succinta e didascalica trattazione sui Domìni Collettivi, Agordini in special modo, consigliamo la lettura delle prime due parti
Nella seconda parte abbiamo iniziato la trattazione sull’origine di questi nostri Domìni Collettivi, accennando al regime di proprietà in capo ai Consorti-Coeredi Regolieri, qui ora cercherò di spiegare quello che risulta dalle mie ricerche storiche su questo argomento, usando, come accennato nelle precedenti parti, quanto si evince dalla documentazione riguardante la Regola della Val, in quanto si ha una documentazione su di essa che va dal 1354 ai giorni nostri e che comunque rispecchia quello che era l’Istituto Regoliero nell’ Agordino (con esclusione di Colle Santa Lucia, Livinallongo, Selva di Cadore, Rocca Pietore che non rientravano allora in quello che a quel tempo era il Capitaniato d’Agordo). Tratteremo in seguito, anche di fatti e normative che interessavano comunque tutto l’allora Agordino.
Perché continuo ad identificare i Domìni Collettivi dell’allora Agordino con le Regole e non con il termine usato fino al 2017 ossia Usi Civici ? Semplicemente perché, la Legge 168/2017, riconosce i Dominì Collettivi come proprietà delle collettività in capo ai singoli Regolieri come Consorti-Coeredi, siano esse state riconosciute dalla Regione come Regole (per azione degli aventi diritto) o siano ancora dette proprietà collettive in Amministrazione Separata da parte dei Comuni come precisato dalla Legge stessa.
Gli Usi Civici sono quindi ricondotti ad un diritto d’uso di una Collettività su terre di altrui proprietà e non certamente su proprietà proprie della Collettività seppur Amministrate “pro tempore” dai Comuni .
Innanzitutto bisogna precisare che la Legge 168/2017 “Norme in materia di Domìni Collettivi” non porta innovazioni normative che potrebbero, in futuro, venir scardinate da norme successive, ma è una Legge attuativa della Costituzione che cosi recita all’ art 1 comma 1 :
Riconoscimento dei domini collettivi
- In attuazione degli articoli 2, 9, 42, secondo comma, e 43 della Costituzione, la Repubblica riconosce i domini collettivi, comunque denominati, come ordinamento giuridico primario delle comunita’ originarie: a) soggetto alla Costituzione; b) dotato di capacita’ di autonormazione, sia per l’amministrazione soggettiva e oggettiva, sia per l’amministrazione vincolata e discrezionale; c) dotato di capacita’ di gestione del patrimonio naturale, economico e culturale, che fa capo alla base territoriale della proprieta’ collettiva, considerato come comproprieta’ inter-generazionale; d) caratterizzato dall’esistenza di una collettivita’ i cui membri hanno in proprieta’ terreni ed insieme esercitano piu’ o meno estesi diritti di godimento, individualmente o collettivamente, su terreni che il comune amministra o la comunita’ da esso distinta ha in proprieta’ pubblica o collettiva.
- Gli enti esponenziali delle collettivita’ titolari dei diritti di uso civico e della proprieta’ collettiva hanno personalita’ giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria.
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La domanda che ci si pone è : Ma da quando esistono i Domìni Collettivi in Agordino? Traendo sempre spunto dalla documentazione della Regola della Val, troviamo che, nel 1354, in un atto di compravendita redatto presso il Convento di Campodantini (oggi Candaten) nel giorno 10 agosto “Permuta di un prato sul Monte Duràn e acquisto di due case a Gosaldo”, compare come confinante del terreno oggetto di compravendita, anche un terreno della Regola della Val, segno che nel 1354 detta Regola già esisteva e forse già da parecchio tempo, tanto che essa risultava proprietaria di un terreno sul Monte (pascolivo) di Duràn . In quel periodo vi era ancora la divisione in Rotuli (Della Valle e Da Voltago) e la signoria degli Avoscani che dominavano l’Agordino, ma la Regola della Val già esisteva e quindi era altra entità rispetto alle Signorie o Rotuli Dominanti CLICCA QUI
Non si hanno notizie di veri e propri Laudi giunti fino a noi per la Regola della Val, come invece è stato per le Regole Cadorine, ma può essere interessante quanto riportato su una pergamena del 1447 dove i rappresentanti dei Regolieri della Regola della Val, davanti al Capitano di Agordo, regolamentano l’ affitto, a forestieri o estranei alla Regola, di boschi e pascoli di loro pertinenza. C’è anche da dire che gli Agordini si rifiutarono sempre di mettere per iscritto gli Usi e Consuetudini locali che avevano valore di Norma, richiamando negli atti la dicitura “Usum Nostrum Agordinorum”. Questo rifiuto di mettere per iscritto i propri Usi e Consuetudini potrebbe derivare dal fatto che una norma scritta può essere impugnata, modificata , revocata, mentre una norma come Usi e Consuetudini orali, ben difficilmente poteva essere soggetto a modifiche altrui e quindi probabilmente tutelava maggiormente le collettività locali. Una intensa e diffusa attività è quella che risulta per i Regolieri della Regola della Val, di acquisto e regolamentazione dei propri beni, che a seguito delle verifiche Regionali attuali possiamo ancora stimare oggigiorno a circa 35 kmq (3500 ettari ), che, dai riscontri finora effettuati, risulta essere la più grande Regola Agordina, in quanto i Regolieri non si sono mai divisi i Domìni Collettivi tra le varie frazioni (Vile), pur avendoci provato nella seconda metà del 1700 a ridosso dell’ invasione Napoleonica e conseguente caduta della Serenissima. Quindi vi erano molte proprietà per “prima ed antica occupazione” e molte proprietà per successivo acquisto, tanto che tali beni venivano divisi dalla Serenissima tra “Beni Comuni” e “Beni Comunali”, da non confondersi quest’ultimi con i beni patrimoniali degli attuali Comuni che, come detto, prima del 1806, manco esistevano. I cosiddetti “Beni Comunali” erano beni di antico possesso da parte dei Regolieri che però la “democraticissima” Serenissima Veneta Repubblica riteneva fossero di sua diretta pertinenza (dopo le Dedizioni di Agordo alla Veneta Repubblica) e “amorevolmente” le lasciava in uso ai Regolieri. Tali “Beni Comunali” venivano iscritti nei cosiddetti Catastici. I “Beni Comuni” erano invece i beni sui quali i Regolieri avevano i titoli di acquisto e sui quali la Serenissima riconosceva (non potendo negarlo) la proprietà dei Regolieri Consorti e Coeredi e su questi “Beni Comuni” esigeva le tasse come beni privati e li iscriveva negli Estimi. Ad esempio, negli Estimi del 1634 troviamo, per la Regola della Val, i territori di Duràn, Calleda, Pra de Val, Ballanzola (Monte pascolivo e boschivo che andava dalla attuale Malga Roa alla Attuale Malga Foca con la Casera del Moschesin con le loro pertinenze che comprendevano anche all’attuale Monte Vallaraz e parte del Monte Celo.
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