Facendo seguito alle prime tre parti di questa succinta e didascalica trattazione sui Domìni Collettivi, Agordini in special modo, consigliamo la lettura delle prime due parti da qui raggiungibili. PRIMA PARTE, SECONDA PARTE, TERZA PARTE
I Domìni Collettivi, nella nostra terra Agordina e Bellunese, così come ora definiti dalla Legge 168/2017 ebbero a traversare numerose vicissitudini nel corso della Storia. Una delle prime notizie di assoggettamento di tali beni alla Nobiltà locale con la sottrazione di tali beni alle Collettività di Antichi Originari, ce lo fornisce Florio Miari nel suo “Dizionario Storico – Artistico – Letterario Bellunese” dove , alla voce Beni Comunali, egli riporta :” La prima legge emanata dai cittadini bellunesi, riguardo ai beni comunali, si fu nell’anno 1364 allorchè tutti i pascoli, i monti, le valli ed i boschi, che non erano coperti da possessi e titoli privati, furono dichiarati di pubblica ragione. Trovandosi dessi sovrabbondanti ai bisogni del comune, per veneta concessione, se ne permise di alcuni la alienazione che ne seguì tra gli anni 1474 e 1542. Ed eseguitasi la catastificazione di questi beni, sotto di Federico Cornaro podestà l’anno 1622, ne susseguirono altre vendite tra gli anni 1654 e 1726. Nel libro ‘M’ delle Provvigioni del Maggior Consiglio vedesi la distinzione che passa tra i beni comunali ed i beni comuni. Comunali sono quelli confiscati in signoria, e comuni quelli di ragione della città.” Vediamo subito le vessazioni che dovettero subire da allora le Collettività Originarie, le quali, nel 1364, si videro confiscati in gran quota di questi beni, non potendo ovviamente produrre atti di proprietà in quanto utilizzatori di quelle terre per antichissima e prima occupazione e ovviamente la classe Nobiliare, ben sapendo ciò, artificiosamente propose la salvaguardia di tali beni alle Comunità Originarie tramite la dimostrazione (impossibile) di titoli di acquisto o di proprietà. Fu così che la Regola della Valle iniziò a “ricomprarsi” i beni che gli erano stati confiscati dalla “magnificenza e bontà” dei dominatori. Di questi riacquisti iniziamo ad aver nota sicuramente dal 1426 e perdurò fino sicuramente al 1620. Come scritto in precedenti articoli, la formula d’acquisto era : …. Per se stessi e per tutti gli altri regolieri della Regola della Valle e per i loro successori” . Nel 1623 la Regola della Valle ebbe la conferma di questi “ Privilegi” riportati nel Libretto Pergamenaceo “ Privilegio della Regola della Val” conservato in Archivio Storico del Comune di La Valle Agordina e catalogato, insieme a tutto l’archivio, dalla Sovrintendenza ai Beni Archivistici della Regione Veneto.
Investitura dei Beni Comunali Regola di Val sotto chiusa
26 marzo 1623 (confinati il 29 Marzo 1634) Fondo Prefettura n° 283 pag.24 Libretto in pergamena originale presso l’ Archivio Comunale di La Valle Agordina al. n° 123 e titolato ” PRIVILEGIO DELLA REGOLA DELLA VAL” da pag. 1 a pag. 3
Noi Antonio Cappello, Lorenzo Foscarini et Bortolomio Gradenigo,proveditor sopra li Beni Comunali, hauendo veduto il CATASTICO fatto de Beni Comunali de ordine dell’Eccellentissimo Senato dall’Illustrissimo Signor Fervigo Corner all ‘hora Podestà e Capitanio della Città di Cividal de Belun habbiamo veduto il Com.le della REGULA di LA VAL sotto il Cap. to d’Agort sotto Chiusa et trovato posseder esso Comun et Regola li sottoscritti Beni Comunali dentro li sottoscritti confini, che sono terminati all’intorno con termini di pietra viva, si che restano del tutto separati dali terreni de particolari confinanti, quali consignamo a voi Huomini et Comun della predetta Regola di La Val perchè li abbiate a goder unitamente in Comun à pascolo et uso di pascolo facendo ubertoso il paese ed alevando degli Animali si che voi tutti habbiate à sentir con la Mugnificenza di Sua Serenità il benefizio insieme di detti Comunali con l’infrascritte però condizioni: che quella parte che si trovasse a bosco sia conservata in legni buoni per la Casa dell’ Arsenal ed il resto in alcun tempo mai non possa esser da voi affittato,livellato,permutato e in qual si voglia modo alienato in alcuna minima quantità, per qualsivoglia occasione ò sotto qual si voglia pretesto ad alcuna persona,così del vostro Comun come fuori del vostro Comun me.da non passi alcuna minima parte di detti Comunali esser arata nè coltivata,nè sopra quelli esser lasciata far alcuna escavazione ,nè alcuna fornase da calcina ,o pietre ,da qual si voglia persona ,cosi del vostro Comun come fuori del vostro Comun ,sotto grava a voi huomini predetti di privatione per anni dieci delli detti Comunali,et a chi torrà in affitto overo livello,ararà,caverà,permuterà ò altramente goderà in uso particolar di detti beni ,et contra li ordini predetti di Ducati trecento per cadauno,et cadauna volta un terzo de la qual pena sia dell’accusator,un terzo di chi farà l’esecutione et l’altro terzo de la Casa dell’Arsenal. Potendo però voi huomini di detto Comun et Regola di anno in anno dalla festa di S.Giorgio, fino a $.Michelese così parerà alla maggior parte della vostra Regola bandir per far fieno la terza parte del pascolo, et far et renovar pur di anno in anno le prese e sopra di quelle gettar ogni anno le sorti e non altrimenti perchè alcun non possa mai appropriarsi alcuna minima parte di detti Comunali,non potendo nel mezzo di essi fare alcun fosso, ò altro segno di divisione, con dichiarazione che li fieni di detta presa siano goduti dalli Contadini ,et Colloni ,cioè Masieri et repetivi ò braccianti che hanno loco et foca in detta Villa de La Val sotto chiusa ,nè meno da quelli che habita fuori da detta Villa, nè meno dalli Patroni delli terreni , sè però non ,facessero boaria. Sia in obbliogo quel Mariga ,che di tempo in tempo si troverà nel carico quando occorrerà, che sia contravenuto in alcuna minima parte à quanto è predetto ò che da confinanti o da qualsivoglia altra persona sia fatta alcuna usurpazione ò vero intachi usurpando ò vero viciando i confini di detti Comunali et etiam strade pubbliche di volta in volta dovrà venir à mandar nel Nostro Magistrato à denunziar dette usurpazioni ed intachi rsotto quelle istesse pene et è tenuto dennuciar le risse che seguono con sangue nel vostro Regolato et questo tante volte quante mancherà d’eseguir quanto è prescritto et perchè il presente nostro documento sia conservato et non habbia per qualche acidenda à smarirsi volemo et così comettemo che sia da voi posto in una cassella nella vostra Chiesa con doi chiavi diferenti l’una tenuta dal Vostro Reverendo Curato et l’altra dal più vecchio del vostro Comun non potendovi valer di questo in alcuna occasione se non della semplice copia.Con l’obbligo al Meriga sotto la pene infrasritte di farlo leggerret pubblicare ogni anno sopra la vostra Regola il giorno di S.Giorgio e prima.
Presumiamo che lo schema di Investitura sia stato utilizzato anche per tutte le altre Regole Agordine e della Valbelluna-Alpago. La Regola della Val aveva chiesto l’Investitura non solo per i Beni Comunali, ma anche per i beni Comuni acquistati nei secoli precedenti dalla Regola della Val, questo per poter avere una “certificazione” dalla Dominante e difendersi così dalle “invasioni” da parte di altre Regole, nella fattispecie dalla Regola Grande d’Agort. Grande non per dimensioni, ma per lignaggio. Ciò non scoraggiò la Regola Grande d’Agort nel tentativo di impadronirsi dei pascoli e prati del Duràn, esattamente 100 anni dopo, nel 1720 – 1725, ma la cosa non gli riuscì. Per Meriga si intende il capo Regola e per “particolari” si intendono i beni di private persone. La festa di San Giorgio ricorreva a Venezia il 23 Aprile, mentre quella di San Michele ricorre il 29 settembre. Segue nel libretto la descrizione e confinazione descrittiva dei beni. Trascritto da Tiziano De Col nel mese di Aprile del 1996.
********