REDAZIONE Gli avvocati di altvelox.it informano che l‘autovelox utilizzato dal Comune di Canale d’Agordo non ha i previsti requisiti di legge e pertanto il ricorso deve essere accolto e la sanzione annullata. Ad oggi MIGLIORE TUTELA ha fatto accogliere circa 300 ricorsi con l’annullamento di almeno 350 sanzioni.
IL FATTO Il ricorrente (Omissis), difeso dall’Avvocato Lucio Martignago, del Foro di Treviso, ha proposto ricorso avverso la sanzione emessa dal Comune di Canale d’Agordo il 28 febbraio 2022, per aver superato il limite massimo della velocità. Il ricorrente impugnava la sanzione poichè certo di non aver superato il limite, constatava che l’autovelox utilizzato dal Comune di Canale d’Agordo – modello VELOMATIC 512D non aveva il previsto documento della positiva omologazione e delle previste tarature periodiche.
“In diritto la Cassazione, con ordinanza .n 29625/2022, ha già avuto modo di osservare che: “dovendo le apparecchiature di misurazione della velocità essere periodicamente tarate e verificate , in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, spetta all’Amministrazione la prova positiva dell’iniziale omologazione e della periodica taratura dellostrumento. In fatto, nel caso concreto in esame, parte opposta non ha provato che l’apparecchiatura di controllo elettronico della velocità fosse omologata (o approvata) e tarata, per le ragioni che seguono. In ordine all’omologazione, l’amministrazione, senza spiegazione alcuna, ha dimesso decreto di approvazione datato8.3.2021, diverso rispetto ai decreti di approvazione indicati nel verbale opposto, tutti di data anteriore e che fanno riferimento a prototipo di apparecchiatura di rilevazione della velocità diverso, anche se sempre denominato Velomatic 512D (come emerge dal decreto dimesso). La prova sotto tale profilo èquindi contraddittoria ed insufficiente. In ordine alla taratura, è stato dimesso certificato datato 21.6.2019 e quindi di oltre un anno prima rispetto alla violazione del codice della strada in oggetto. Si ritiene quindi che la prova della violazione del codice della strada in esame sia insufficiente, in quanto lo strumento di misura della velocità non aveva un grado sufficiente di affidabilità”.
CONCLUSIONI Le norme sull’uso degli autovelox sono chiare ed inequivocabili, la giurisprudenza della Corte di Cassazione è ancora più chiara, non ultima con la sentenza dello scorso 6 marzo 2023 con la quale cassando il GdP e Tribunale di Roma ha ribadito che il giudice di deve uniformare a quanto segue: “In caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio spetta all’Amministrazione fornire la prova positiva dell’iniziale omologazione e della successiva periodica taratura dello strumento, producendo sia le certificazioni di omologazione e conformità sia le certificazioni di taratura periodica, non potendosi fondare la prova dell’esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell’apparecchio sulla mera attestazione contenuta nel verbale di contravvenzione, non rivestendo quest’ultima fede privilegiata”.