Facendo seguito alle prime sette parti di questa succinta e didascalica trattazione sui Domìni Collettivi, Agordini in special modo, consigliamo la lettura delle prime sette parti da qui raggiungibili
PRIMA PARTE SECONDA PARTE TERZA PARTE QUARTA PARTE QUINTA PARTE SESTA PARTE SETTIMA PARTE
Come i nostri lettori avranno potuto sinora verificare, le nostre didascaliche trattazioni sui Domini Collettivi fin qui pubblicate, si dividono in: appunti di storia Regoliera fondamentalmente Agordina (fino al 1806), appunti di storia delle gestioni territoriali sotto le occupazioni francesi e austriache, appunti di storia delle gestioni territoriali sotto il Regno d’Italia e la Repubblica Italiana, Domini Collettivi dal 2017 in poi, con prospettive per le gestioni territoriali da parte delle Comunità Proprietarie. In questa nostra ottava parte, tratteremo parte dell’ultimo capoverso qui sopra indicato, ossia le prospettive normative e porteremo l’opinione di uno dei massimi studiosi di Proprietà Collettive, il Prof. Vincenzo Cerulli Irelli, pubblicata su www.demaniocivico.it con allegata anche una sua proposta di Legge per rendere pienamente attuativa la 168/2017 nel senso che i Comuni , i quali attualmente gestiscono i Domini Collettivi – in assenza dell’Ente Gestore esponenziale della Collettività – non possono adagiarsi sul fatto che non esista l’Ente Gestore per continuare a gestire tali Domini Collettivi , magari in amministrazione ordinaria, ma debbano promuovere la nascita di tali Enti Gestori dei Domini Collettivi e, in caso di inerzia dei Comuni, del fatto dovrebbe interessarsi la Prefettura.
Norme attuative e interpretative della legge sui Domini collettivi – Prof. Vincenzo Cerulli Irelli
L’entrata in vigore della Legge 20 novembre 2017 n. 168 sui “domini collettivi” ha innovato in alcuni punti la disciplina in vigore in materia di usi civici e proprietà collettive, rafforzando la disciplina di tutela di questi beni sia sotto il profilo dell’appartenenza di essi alle popolazioni come oggetto di diritti collettivi, sia in ordine al vincolo di interesse paesaggistico di cui sono oggetto. Ma l’innovazione più significativa attiene al profilo soggettivo della materia, nel senso che i beni riconosciuti come appartenenti alla comunità degli aventi diritto, nelle loro varie forme (beni collettivi: art. 3), vengono gestiti attraverso organizzazioni proprie delle comunità stesse, enti gestori di varia specie e di diversa provenienza, complessivamente accomunati nella nozione di “domini collettivi”, ai quali la nuova legge riconosce natura giuridica privatistica e piena autonomia statuaria. Laddove enti gestori sono presenti, nelle diverse forme previste, secondo le antiche consuetudini e le leggi che si sono succedute nel tempo (dalle Università agrarie delle province ex pontificie, alle partecipazioni, alle consorterie, alle regole dell’arco alpino, alle Amministrazioni separate dei beni civici (ASBUC, etc.), questi sono trasformati ex lege in Domini collettivi, acquistando la personalità giuridica di diritto privato a piena autonomia statutaria (art. 1). Nel caso in cui i beni sono tutt’ora gestiti attraverso l’amministrazione comunale, occorre un procedimento più articolato per addivenire alla costituzione dell’ente gestore che non è presente; restando la gestione comunale soltanto nei casi in cui il procedimento per la costituzione dell’ente gestore non dia esito positivo (art. 2). Occorre altresì prevedere alcune norme sulla struttura del Dominio collettivo e sull’ambito delle sue competenze, da esercitare in autonomia, al di fuori di ogni ingerenza degli uffici regionali (art. 3, art. 4). L’art. 3, 3° comma della legge dev’essere corretto nel senso che beni di proprietà privata soggetti all’uso civico, fermo restando questo vincolo di destinazione, possono essere oggetto di trasferimenti e di altri negozi di carattere privatistico, come peraltro tradizionalmente riconosciuto e confermato di recente dalla Corte costituzionale (art. 119/2023) (art. 5). Con riferimento ai commi 8-bis e 8-ter della Legge, introdotti con DL 31/05/2021 n. 77, conv. L. 29/07/2021 n. 108, che consente la classificazione di beni collettivi che abbiano subito accertate e irreversibili trasformazioni, purché ricorrano determinate condizioni ivi stabilite, occorre riformulare parzialmente il testo che ha dato luogo a dubbi interpretativi, e prevedere una normativa che disciplini gli effetti giuridici delle operazioni di trasferimento e permuta in ordine alle porzioni di beni collettivi sclassificati che siano in possesso di privati occupatori (art. 6). La Corte Costituzionale con una serie di sentenze a partire dalla sentenza n. 113/2018 ha stabilito che in materia di usi civici e proprietà collettive (cioè in materia di diritti) la competenza legislativa appartenga in via esclusiva allo Stato in virtù dell’art. 177 secondo comma lett. L (ordinamento civile) nonché dell’art. 117 secondo comma lett. S (tutela dell’ambiente), come beni di interesse paesaggistico. Occorre ribadire l’ambito di queste statuizioni della Corte individuando le materie di esclusiva competenza statale, salve altre che la legge statale potrà individuare (art. 7). Mentre, in ordine all’esercizio delle funzioni amministrative nelle materie stesse resta in vigore la competenza regionale già attribuita dalla legge statale, a partire dal d.l.vo n. 616/1977. Ovviamente la legge dello Stato potrà anche determinare un diverso assetto anche nella titolarità delle funzioni amministrativa nelle materie in oggetto. E’ apparso anche necessario puntualizzare i termini relativi alle autorizzazioni all’alienazione e ai mutamenti di destinazione, procedimenti resi più rigidi dalle sentenze della Corte, in una visione di maggior tutela dei diritti delle popolazioni (art. 8).
Proposta di Legge del Prof. Vincenzo Cerulli Irelli, pubblicata su www.demaniocivico.it
Norme in materia di usi civici e proprietà collettive, di attuazione della l. 20.11.2017 n. 168 e di adeguamento ai principi della giurisprudenza costituzionale
Art. 1 Oggetto
La presente legge contiene disposizioni attuative e integrative della legge 20.11.2017 n. 118 e succ. modif. e integr. in materia di Domini collettivi, tenendo conto della giurisprudenza costituzionale. Resta ferma la potestà legislativa primaria nella materia, delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
Art. 2 Costituzione dei Domini collettivi
Le Università Agrarie, le Comunanze, le Partecipanze, le Consorterie, le Regole, le Amministrazioni Separate dei beni di uso civico (cd. ASBUC), le Amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico (cd. ASUC), comunque denominate, quali enti gestori dei beni collettivi, individuati ai sensi dell’art. 3, l. 20.11.2017 n. 168 (Legge), sono riconosciuti dalla legge come Domini Collettivi, dotati di personalità giuridica di diritto privato e di autonomia statutaria, espressione dell’ordinamento giuridico primario delle relative comunità. In assenza dell’ente gestore dei beni collettivi come individuati ai sensi dell’art. 3, Legge, la gestione dei beni stessi è tenuta dal Comune ai sensi dell’art. 2, 4°co., Legge, in attesa della costituzione del Dominio Collettivo. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Prefetto, previo accertamento dei Comuni nei quali la gestione dei beni collettivi è svolta dallo stesso Comune, convoca gli elettori ai sensi della legge 17.4.1957 n. 278 per la costituzione dell’Amministrazione separata dei beni di uso civico. Una volta costituita l’Amministrazione separata, la stessa si trasforma in Dominio Collettivo come riconosciuto dalla legge. Ove il procedimento per la costituzione dell’Amministrazione separata non abbia buon fine, prosegue la gestione comunale, sino a che detta costituzione avvenga, come gestione separata rispetto a quella del restante patrimonio comunale.
Art. 3 Plurisoggettività del Dominio collettivo
Hanno diritto di far parte del Dominio Collettivo, salva diversa disposizione dello Statuto, i residenti dei Comuni e delle Frazioni che ne facciano espressa domanda nei termini indicati dal rispettivo Statuto, manifestando il proprio interesse alla partecipazione alla gestione collettiva. Resta ferma l’organizzazione delle Comunità, alle quali partecipano, in virtù degli antichi statuti e consuetudini, i discendenti degli antichi originari. Gli usi civici, eventualmente riconosciuti a tutti i membri della comunità di abitanti, a prescindere dall’effettiva partecipazione al Dominio Collettivo, sono confermati.
Art. 4 Competenza degli enti gestori I provvedimenti adottati dagli enti gestori dei beni collettivi ai sensi dell’art.. 3, comma 1, lett. b ) n. 1, 2, 3, 4, della legge 31 gennaio 1994 n. 97 diventano esecutivi con la pubblicazione nell’Albo dell’ente gestore, senza bisogno di ulteriori approvazioni. In conseguenza è abrogato l’art. 3, 7° comma, penultima proposizione della Legge.
Art. 5 Trasferimento dei beni privati sui quali permane l’esercizio di usi civici non ancora liquidati
All’art. 3, 3°co., Legge è aggiunta in fine la seguente proposizione: “Il regime giuridico dei beni di cui al comma 1 lettera d), ferma restando la destinazione dei beni stessi all’esercizio dei diritti di uso civico, nonché la natura di beni di interesse paesaggistico, possono essere alienati e formare oggetto di diritti a favore di terzi”.
Art. 6 Attuazione dell’art. 3 comma 8 bis e 8 ter della Legge
I comma 8-bis, 8-ter, 8-quater, della Legge sono riformulati nei termini seguenti.
8-bis. Nel caso che porzioni di beni collettivi, nelle categorie individuate ai sensi del 1° co. del presente articolo, abbiano irreversibilmente perduto, per fenomeni di trasformazione verificatisi anteriormente all’entrata in vigore della legge 8.8.1985 n. 431, la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi o pascolivi, possono essere sclassificate dal Dominio collettivo che ne è titolare, alle seguenti condizioni: (a) che il Dominio collettivo ottenga dal Comune, dalla Regione o altro ente pubblico, la disponibilità di una porzione immobiliare corrispondente per estensione, valore e destinazione, a quella da sclassificare, la quale, una volta acquistata dal Dominio collettivo, in virtù di trasferimento o permuta, assume il regime giuridico di cui ai comma 3, 4, 5, 6 del presente articolo; (b) che le opere realizzate siano state autorizzate dall’amministrazione comunale in conformità degli strumenti urbanistici vigenti all’epoca della realizzazione e siano conformi agli strumenti urbanistici vigenti al momento dell’operazione di sclassificazione. 8-ter. La porzione immobiliare, sclassificata per effetto delle operazioni di cui al precedente comma, entra a far parte del patrimonio disponibile del Comune o di altro ente che abbia ceduto al Dominio collettivo la porzione immobiliare corrispondente. Gli atti di acquisto regolarmente registrati relativi a singole particelle della porzione immobiliare sclassificata sono convalidate. Singole particelle non oggetto di atti d’acquisto regolarmente registrati possono essere alienate dall’ente proprietario nelle forme di legge a coloro che ne detengono il possesso.
Art. 7 Potestà legislativa in materia di proprietà collettive e diritti di uso civico
La disciplina legislativa delle proprietà collettive e degli usi civici è di esclusiva competenza dello Stato ai sensi dell’art. 117, 2°co., lett. l), ordinamento civile, secondo quanto stabilito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 113/2018, n. 228/2021, n. 236/2022 e dall’art. 117, 2° co., lett. s) tutela dell’ambiente, Cost.. Resta ferma la competenza legislativa delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano. In conseguenza, è di competenza esclusiva dello Stato la disciplina relativa alla autorizzazione delle alienazioni, dei mutamenti di destinazione; delle legittimazioni; alla liquidazione di usi civici su terre private mediante concessione ai sensi degli artt. 5 e seguenti della legge 16 giugno 1927 n. 1766; alle eventuali sclassificazioni di beni che abbiano perduto irreversibilmente l’originaria destinazione agro-silvo-pastorale nei casi previsti dalla legge; allo scioglimento delle promiscuità; alle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e alle altre funzioni previste dalla legge.
Art. 8 Funzioni amministrative in materia di proprietà collettive e diritti di uso civico
Le funzioni amministrative di cui al precedente articolo sono esercitate dalle Regioni secondo le disposizioni della legge dello Stato. L’autorizzazione al mutamento di destinazione di singole porzioni di beni collettivi, è rilasciata sulla base di parere favorevole dell’ente gestore che ne dimostri l’utilità per la comunità titolare dei beni che ne sono oggetto. L’autorizzazione alla alienazione di singole porzioni di beni collettivi, può essere rilasciata in casi del tutto eccezionali a fronte di un preminente interesse pubblico che renda necessario il trasferimento del bene, sulla base di parere favorevole dell’ente gestore. In nessun caso può essere autorizzata l’alienazione di singole porzioni di beni collettivi, se attraverso il mutamento di destinazione può essere soddisfatto l’interesse pubblico preminente per il quale l’autorizzazione è richiesta.
(FOTO: Libro delle Parti (Delibere) della Regola di La Valle o Regola della Valle dal 1737 al 1798)
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