FELTRE Nelle ultime ore Camillo De Pellegrin, sindaco di Val di Zoldo, ha dato le dimissioni come consigliere dell’ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, il no da parte dell’ente a far disputare la Pedavena – Croce D’Aune per la sua interezza a seguito dell’entrata in vigore del nuovo regolamento.
LA LETTERA DI CAMILLO DE PELLEGRIN
Credo molto nel valore dell’Ente Parco e nelle potenzialità che può esprimere per il territorio bellunese. Proprio per questo motivo ho seguito con grande attenzione la questione che ormai da settimane tiene banco al Parco: la possibilità o meno di autorizzare, per quanto di competenza del Parco, il transito della 39° edizione della Pedavena – Croce d’Aune, cronoscalata automobilistica storica, di grande importanza per il territorio bellunese, sia dal punto di vista sociale che economico, che tocca per parte del percorso il territorio del Parco. Il Regolamento del Parco, di recente entrata in vigore, sembra censurare a priori le competizioni motoristiche, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della corsa ed in effetti, a seguito dell’ultima riunione del direttivo è stato ufficialmente annunciato dal Presidente Vigne il diniego del Parco al rilascio dell’autorizzazione; decisione che mi trova contrario e che mi ha portato quindi a maturare la scelta di lasciare, pur con rammarico, il direttivo. La gara si snoda sulla strada provinciale 473. Viabilità regolarmente e ordinariamente destinata al transito dei veicoli, senza particolari limitazioni, così come confermato dall’articolo 18 del Regolamento del Parco. La decisione, assunta a maggioranza, è stata di interpretare in modo letterale il solo articolo 29 del regolamento, senza operare una lettura combinata con il disposto dell’articolo 18 comma 1° del medesimo, a mente del quale, all’interno del Parco, la circolazione sulle strade regionali, provinciali e comunali (la cui circolazione è quindi regolata dal Codice della Strada anche per quanto riguarda le relative competizione sportive con veicoli a motore) prive di divieto di transito è normalmente consentita. Era pertanto possibile, dal mio punto di vista, operare un’interpretazione, o meglio una precisazione della portata dell’articolo 29, che esplicitasse l’ambito di operatività del divieto di gare con veicoli a motore: al di fuori delle strade sopra citate, normalmente destinate alla circolazione veicolare. Interpretazione possibile e che sembra essere stata sposata anche dal Ministero della Transizione ecologica (deputato all’esame preventivo del regolamento del Parco a cui la struttura e il Comune di Pedavena si erano rivolti proprio per la questione in oggetto). La finalità delle disposizioni regolamentari del Parco è la tutela dell’area protetta, come previsto dalla legge 394/1991, trovo quindi illogico con una mano vietare la competizione, per un mero formalismo, e con l’altra, come deciso e annunciato in conferenza stampa, avviare la procedura di modifica dell’articolo in questione per consentire un futuro svolgimento della competizione; acclarando così, nel caso di specie, l’assoluta mancanza di un fondamento sostanziale della disposizione, mancando, evidentemente, un qualsivoglia potenziale danno al territorio del Parco derivante dallo svolgimento della gara stessa. Diversamente si sarebbe detto che la disposizione regolamentare oggi in vigore ha la sua ragione d’essere e così va applicata, in questa occasione, come in quelle future riguardanti altre manifestazioni. Si parla invece di “leggerezza” degli amministratori che non si sono accorti della “manina” che ha inserito la disposizione capestro, sconfessandone così la necessità. Non solo: se da un lato viene bocciata una mia proposta di delibera che, precisando attraverso interpretazione autentica del Regolamento, la portata del divieto ne consentiva lo svolgimento anche quest’anno, dall’altra ci si dichiara favorevoli ad una versione rivista della gara che di fatto, mutando per il tratto in zona Parco il termine da “competizione” a “trasferimento”, di fatto consente il transito dei medesimi veicoli. Un’escamotage solo formale. L’agire amministrativo deve essere sorretto da precisi principi: uno di questi è la logicità del procedimento e quindi dei ragionamenti che sottendono i relativi provvedimenti. In questo caso si manifesta, credo, una illogicità e una incoerenza, che espongono tra l’altro l’Ente ad un ricorso amministrativo il cui esito è tutt’altro che scontato sia a favore del Parco. Il Parco deve valorizzare e tutelare il territorio, non deve porre inutili ostacoli burocratici, privi di sostanza, allo sviluppo delle Comunità che ci vivono e al mantenimento delle tradizioni che le contraddistinguono e arricchiscono.
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