In relazione alle numerose richieste di chiarimento pervenute in Regione relativamento alle erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche tramite il versamento sul conto corrente denominato “REGIONE VENETO – VENETO IN GINOCCHIO PER MALTEMPO OTT. – NOV. 2018”. – Codice IBAN IT 75 C 02008 02017 000105442360 – causale “VENETO IN GINOCCHIO PER MALTEMPO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018”, sentita l’Agenzia delle Entrate di Venezia, in sede di Commissione paritetica, i competenti uffici regionali chiariscono i meccanismi di detraibilità e deducibilità dei suddetti versamenti effettuati da persone fisiche e imprese:
Detraibilità dall’IRPEF per le persone fisiche – In base all’art. 138, co. 14, legge 23.12.2000 n.388 le erogazioni in denaro a favore delle popolazioni colpite da calamità pubblica danno diritto a una detrazione Irpef del 19%, calcolata su un importo non superiore a euro 2.065,83. Le erogazioni devono essere effettuate tramite versamenti a favore dei soggetti identificati con il DPCM 20 giugno 2000. Tra i soggetti previsti dal predetto DPCM sono comprese le Amministrazioni Pubbliche Statali, Regionali e Locali, Enti Pubblici non economici.
L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D.Lgs. n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti. (In tal senso Circolare 7/E del 27/04/2018, pag. 127-128)
Deducibilità dall’IRES per le imprese – L’attuale disciplina fiscale (Legge 13 maggio 1999, n. 133, art. 27). consente alle imprese di dedurre, senza alcun limite di importo, le erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica, solo se operate per il tramite di soggetti specificamente individuati dal DPCM 20 giugno 2000 e tra queste le Amministrazioni Pubbliche Statali, Regionali e Locali, Enti Pubblici non economici.
La deducibilità dal reddito di impresa delle predette erogazioni liberali non è più subordinata all’emanazione, da parte dei Prefetti delle Province interessate dall’evento calamitoso, di un apposito decreto che individui i soggetti i autorizzati all’attività di “collettore” dei fondi raccolti.