Rigettato il ricorso dei medici contro l’Ulss per i fondi di risultato
Confermata la correttezza del criterio del raggiungimento degli obiettivi
BELLUNO. Il giudice del lavoro di Belluno, Anna Travia, ha rigettato il ricorso dei 130 dirigenti medici dipendenti e di tre sigle sindacali contro l’Ulss Dolomiti. Tra 60 giorni saranno note le motivazioni della sentenza.
I 130 dirigenti medici, appartenenti sia alla ex Ulss di Belluno sia a quella di Feltre, si erano rivolti al giudice del lavoro contestando la mancata distribuzione dei fondi contrattuali legati alla retribuzione di risultato dal 2007 in poi a Belluno e del 2017 a Feltre, chiedendo di condannare l’Azienda a un risarcimento a ciascun medico da quantificarsi nella misura stabilita dal giudice con interessi e rivalutazione monetaria. Il valore complessivo della causa era di oltre 6 milioni di euro, di cui circa il 95% si riferiva all’ex Ulss di Belluno.
L’Azienda, difesa dall’avvocato Maria Luisa Miazzi, si è opposta, per quanto riguarda le modalità di distribuzione dei fondi e la loro quantificazione.
L’Azienda ha sostenuto che i fondi di risultato vanno distribuiti secondo il processo di negoziazione di budget legato a obiettivi e risultati. La retribuzione di risultato dei dirigenti, infatti, è strettamente correlata alla realizzazione dei programmi e progetti aventi come obiettivo il raggiungimento dei risultati prefissati nel rispetto della disponibilità complessiva di spesa assegnata alle singole strutture, sulla base della metodologia della negoziazione di budget. Ad esempio, tra gli obiettivi prefissati più importanti per l’Azienda ci sono il contenimento delle liste di attesa, sia per le visite ambulatoriali che per gli interventi chirurgici come pure integrare e mantenere efficiente l’organizzazione di urgenza – emergenza nella rete provinciale. L’erogazione della retribuzione di risultato avviene a seguito della verifica del raggiungimento degli obiettivi, che è di competenza del rappresentante dell’Organismo Indipendente di Valutazione, secondo la necessaria corrispettività tra prestazione e remunerazione.
L’Azienda ha quindi chiesto di ritenere infondata la richiesta dei ricorrenti, i quali sostenevano che qualunque sia l’entità dei fondi di ogni singolo anno questa debba essere integralmente ripartita “a pioggia” in misura proporzionale rispetto al pregresso riconoscimento a valere nell’anno di competenza, indipendentemente dal raggiungimento dei risultati aggiuntivi. Inoltre, sono stati richiamati una serie di accordi sindacali sottoscritti dalle parti.
Sulla base delle evidenze portate dall’Ulss Dolomiti, il giudice Travia ha quindi rigettato il ricorso.
L’Azienda ora procederà riattivando il tavolo di confronto con la parte sindacale interessata, proponendo la distribuzione dei fondi tenendo in considerazione il rigetto del ricorso da parte del Tribunale del lavoro di Belluno.