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Per una corretta lettura di quest’articolo, consigliamo di anteporre la lettura delle precedenti tre parti:
PARTE 1 PARTE 2 PARTE 3 PARTE 4
Facendo seguito ai precedenti articoli sopra menzionati continuiamo la rassegna antologica dei documenti storici comprovanti le proprietà della Regola della Valle sui Monti pascolivi di Calleda e Duràn. In questa quinta parte troveremo altri due documenti pergamenacei presenti in archivio Storico del Comune di La Valle Agordina , ma non trascritti negli atti del precedentemente menzionato processo per la proprietà del Monte di Duràn intentato dalla Regola Grande di Agort insieme alle Regole del Piano (Toccol-Parech-Listolade, Forno de Val, Taibon- Peden), tenutosi tra il 1720 e il 1725 e conservati presso l’Archivio Storico del Comune di Belluno. Mentre, altre due pergamene non riguardano direttamente proprietà della Regola sul Monte pascolivo di Calleda e Duràn, ma vi è citato tale Francesco di Vittore Corlo da Cugnago. Vittore Corlo lo troveremo citato nella Convenzione del 1550 tra il proprietario del forno da ferro di Dont, Alvise Fontana e la Regola della Valle. Nell’ambito del citato processo, probabilmente le ultime due pergamene, pur non avendo ad oggetto acquisti fatti dalla Regola della Valle sul Monte Pascolivo di Calleda e Duràn, servivano a dimostrare che la proprietà era di singoli abitanti della Regola della Valle e non di huomini o persone delle Regole del Piano d’Agordo e che comunque era circondato dal Monte di Calleda e dal bosco di proprietà della Regola della Valle.
– 1511 giugno 2, [Agordo]
Gianfrancesco e Gioatà Corte fu Giannantonio da Agordo trasferiscono a titolo di livello francabile alla Regola di La Valle, rappresentata da alcuni regolieri, due prati siti sul monte Duran, in località Caleda, per il corrispettivo di lire venete centoquaranta di denari piccoli, al canone annuo di lire venete sette di denari piccoli
- 1511 giugno 2, Agordo
Gianfrancesco e Gioatà Corte fu Giannantonio da Agordo, insieme ai regolieri di La Valle, apportano modifiche alle condizioni contrattuali di un livello perpetuale relativo a due prati siti sul monte Duran, in località Caleda, stipulato l’anno precedente.
– 1540 marzo 3, Agordo
In casa del Notaio Giovanni Battista di Curia o Corte, presenti Pietro Segat da Riva, Giovanni fu Bernardino Zas da Riva e Battista detto Gal da Mozzago e altri. Francesco figlio di Vittore cognominato Corlo della Villa di Cugnago, col consenso del padre e a nome dei fratelli, dà in permuta a Giovanni fu Giacomo Zanlongo da Cencenighe abitante al presente nella villa di Lantrago di La Valle, un prato alberato di circa sedici carri di fieno sito nelle pertinenze di La Valle, sul monte pascolivo di Caleda, in località Prà de Caleda circondato dal Monte pascolivo di Calleda e dal bosco; un altro prato arborato di circa tre carri di fieno, con stalla e fienile, siti nel medesimo luogo, chiamato Pra dal Rónch, che confina a mattina con la via Comune [nel senso di pubblico transito non esistendo al tempo il Comune vero e proprio] e dalle altre parti con il bosco e per tutto ricevendo in cambio un prato da sei carri sito in Caleda, in località Prà de la Rova, confinante a mattina (est) con Leonardo Corvato, a mezzogiorno (sud) con il bosco, a sera (ovest) il prato della scuola di Santa Croce e a null’ora (nord) il prato di Tamer di me Notaio [ Giovanni Battista di Curia o Corte ] e un altro prato da tre carri, sito nel medesimo luogo, verso il Prà de Pessón, confinante a mattina con il prato detto di Prà Maron, a mezzogiorno e sera bosco, a settentrione il detto Francesco e il padre [ Vittore cognominato Corlo della Villa di Cugnago] per la somma di lire venete trenta di denari piccoli ed una capra da latte con la pena di lire cento al non adempiente.
– 1540 marzo 3, Agordo
Stesso scritto delle pergamena precedente.
Le ultime due pergamene citate sembrano la stessa pergamena , ma in effetti sono due pergamene diverse classificate in Archivio storico del Comune di La Valle al n. 2 ed al n. 26. Non riguardano direttamente proprietà della Regola sul Monte pascolivo di Calleda e Duràn, ma vi è citato tale Francesco di Vittore Corlo da Cugnago. Vittore Corlo lo troveremo citato nella Convenzione del 1550 tra il proprietario del forno da ferro di Dont, Alvise Fontana e la Regola della Valle. Interessanti, pur non essendo in Calleda e Duràn sono i toponimi citati nelle ultime due pergamene e che interessano il medio corso del torrente Missiaga e l’alto corso del ruscello Cassolana, alcuni dei quali ancora attuali ed usati ossia: Prà di Pesson e Prà Maron, facilmente individuabili e identificabili tutt’ora. Mentre Prà del Ronch è probabilmente la località a tutt’oggi chiamata Ai Ronch vicino alla confluenza tra il Missiaga e il Rio Dagarei-Alghera e il dubbio resta sulla collocazione geografica del Prà della Roa. Erroneamente il Notaio attribuisce alla zona di Calleda anche quei luoghi appena citati ma che evidentemente ricadono nel bacino del medio Missiaga o contermini.
Convenzione del 1550 tra il proprietario del forno da ferro di Dont, Alvise Fontana e la Regola della Valle:
Importante documento pergamenaceo della Pieve di San Floriano di Zoldo, trascritto dalle dott.sse Ceiner e Miscellaneo e pubblicato col n. 10 nel volume “Le pergamene della Pieve di San Floriano in Zoldo –secoli XIV°-XIX° ”e anche ripreso dallo studioso Raffaello Vergani a pag. 52 del suo “Zoldo – Uomini e industrie, strade e montagne di una valle alpina tra XIV° e XX° secolo”.
Anno 1550 venerdì 8 mese di Novembre
in casa del signor Bartolomeo d’Alessandria, nel borgo di Campitello della città di Belluno; alla presenza di ser Petro, fu ser Matthei Furnarii di Venezia, ser Verzolino, figlio di ser Zanetti Cesconii del borgo di Plavis, Lucano de Fopa Zaudi, fu Nicolai, e Laurentio, fu Andre Francesconi di Glamosia, come testimoni, citati appositamente, ed altri. Considerato che Ser Andreas Zaudanus de Cudisago, in qualità di fattore e procuratore e pubblico messaggero del signor Alovisius Fontana di Venezia, commerciante di ferro nel 1549 aveva accusato Bernardinus detto Din de Cassiano Regulae La Vallis Sancti Michaelis Augurdi, e a Domenicum de Cancello de Toculo, quali operai degli eredi del fu ser Joannis Pauli de Petrobono de Augurdo, per un presunto danno cagionato tagliando legna in un luogo sul Monte Duràn denominato “Le prese di Pradusei” (ora chiamato Pradusie) che i signori Fontana, i quali avevano l’investitura del forno da ferro di Dont, ritenevano essere di loro pertinenza in quanto bosco da carbone a loro investito insieme al forno. Intervennero allora i Regolieri della Regola della Valle asserendo che gli accusatori entravano essi stessi non su territori a loro investiti per il legname da carbone per il forno di Dont , me entravano nel territorio stesso della Regola della Valle essendo, sia i Pradusei che il bosco, di antico possesso dei Regolieri della Regola della Valle per tagliare legno ed erba e pascolare. I detti imputati furono assolti dalle querele mosse contro di loro, e l’accusatore fu condannato alle spese. Partì quindi una negoziazione tra la Regola della Valle da un verso, rappresentata dai Regolieri Leonardus de Cassiano di La Vallis Augurdi, ser Oliverius de Zaudo anch’egli regoliere di La Vallis, insieme a Bartholomeo fu Zanicolai de Conagia anch’egli di La Vallis Augurdi i quali agivano in nome di tutta la Regola, dalla quale avevano mandato speciale di trattare, redatto per mano del notaio ser Liberal Paragata e dall’altro verso i signori Fontana del forno da ferro di Dont.
Qui riportiamo la parte “operativa” della sentenza col testo originale in latino:
……possit et valeat et possit et valeant pro suo particulari usu tantum, incidere seu incidi facere ligna pro faciedo carbonem, pro usu furni a ferro et pro officinis pro laborando illud in ferro cocto, seu in azale, incipiendo a loco dicto saxo Croto possito in monte Durani, euendo de Plebe Zaudi ad Plebem Augurdi, a parte dextera montium tantum et non a parte sinixtra, potendo tali incisioni lignorum a carbone transire ultra saxum Crotum usque ad fundum valis per medium paludem post prata de Cancel, euendo recto transire per li spigoli via usque ad caseriam veterem, euendo usque ad sumitatem montis usque ad saxsum a parte dextera tantum, et non a sinistra, ut predictum fuit; et quod in dictis locis, in quibus dicti regulares La Vallis, et eorum urbanitate, concesserunt licentiam domino Francisco Fontana, quod eius mullaterii possint et valeant pascere in pratis solitis ad seccandum, sed ire debeant per via solitam supra saxum Crotum; item salvis premissis se composuerunt quod Regularis La Vallis non possint a dicta parte dextera ultra saxum Crotum Zaudum versus incidere, neque incide facere lignamina aliqua alicuique sortis, sed a dicto saxo Croto euendo recto tramitead saxum de Civeta versus Augurdum, possit incidere et incidi facere lignamina cuiuscumque generis; item quod dominus Franciscus Fontana teneatur solvere totas expensas factas ad expensae factae solvantur per ambas partes scilicet quod una quaque pars solvat expensarum ratam et partem sibi tangentem. Ulterios, dominus Francisco, sic instantibus dictis regolaribus et procuratoribus Regulae La Vallis, ex sua urbanitate remisit Victori Corlo, condemnato de danmo dato alle prese de Pradusiei existentibus ultra saxum Crotum a parte dextera Zaudum versus, omne suum damnum; itaque eidem et contra eundem non possit quidquam damni nemoris petere. Renunciantes dictae partes, una alteri, exceptionem non sic factae transictionis, composictionis et pacti, promittentes dictae partes per se et eorum heredes et sucessores omnia in presenti instrumento contenta et promissa, firma et rata habere, tenere, observare et adimplere et non contrafacere, dicere, vel venire, per se vel alios, aliqua ratione vel causa, de iure vel de facto, sub pesa ducatorum centum auri et reffectione damnurum et expensarum litis ed extra et vicissitudiraria obligatione omnium suorum bonorum, presentium et futurorum. Laus Deo; ad plenum.
Ego Georgius filius domini Danielis de Colle, notarii civis Belluni, pubblicus imperiali auctoritate notarius et iudex ordinarius, omnibus predictis interfui et rogatus ac requistitus scripsi et solitis signo et nomine roboravi.
E un riassunto in italiano:
possit et valeat et possint et valeat, per loro solo uso particolare, tagliare o far tagliare legna per fare il carbone, per l’uso del forno del ferro e per le officine per lavorarlo in ferro cotto, o in azale, iniziando dal posto presso la detta roccia di Crotus [Crot del Duràn], sul monte di Durani, andando dalla Plebe di Zaudi alla Plebem di Augurdi, solo sul lato destro dei monti e non sul lato sinistro, [venendo da Zoldo, solo sul lato destro del passo e non sul lato sinistro] potendo passare per tale taglio di legna da carbone oltre la roccia di Crotus fino al fondo della valle per mezzo della palude [Valle di Polès] di fronte ai prati di Cancel, proseguendo dritto attraversando li spigoli fino alla Casera Vecchia [caseriam veterem] , salendo in cima al monte fino al sasso solo dal lato destro, e non dal sinistro, come si è detto; e ciò nei detti luoghi nella quale i detti frequentatori di La Vallis, per loro consuetudine, concessero il permesso Il signor Francisco Fontana, che i suoi mulattieri possano nutrire i loro animali durante i transiti in cui facevano carichi di carbone solo nei pascoli e non nei prati abitualmente da sfalciare ed essiccare ; inoltre che i detti mulattieri non possano pernottare con le bestie dalla rupe di Crotus verso Augurdum, senza passare per andare a fare carbone, attraverso i prati solitamente adibiti a sfalcio ed essicazione, ma debbano andare per la solita strada sopra la roccia del Crotus; per contro gli abitanti della Regola di La Valle, ossia Regolieri o Persone, non possano oltrepassare lo scoglio di Crotus da detta parte destra di Zaudum per tagliare legna, ma dalla detta rocca di Crotus andando per sentiero diritto alla roccia di Civeta verso ad Augurdum possano tagliare e fare tagli di legno di qualsiasi tipo. Il signor Franciscus Fontana, rimette la denuncia a Vittore Corlo (della Villa di Cugnago Regola della Valle), precedentemente condannato per il danno arrecato a tutte le prese di Pradusei esistenti oltre Saxum Crotum sul lato destro verso Zaudum.
Una più facile lettura di quanto riassunto si ha osservando la ripresa aerea di Google Earth allegata alla presente trattazione, con le varie descrizioni sia dei toponimi che della viabilità obbligata ai mulattieri. Il confine attuale, che poi è quello definito nel 1603, passa attraverso il culmine del Crot del Duràn e da una parte va verso la Cima di San Sebastiano mentre dal lato opposto va verso la cima della Croda Spìza sulla Moiazza. Dietro al Crot del Duran, che attualmente viene chiamato Crot de Casamatta, dopo che era stato apprestato con postazioni militari a partine dal 1848, c’è una forcelletta in parte chiusa con una masiera di sassi trasversale alla forcelletta e che lascia solo un piccolo varco, queste strutture erano state realizzate probabilmente al tempo. Da notare che per tagliare il bosco della Valle di Polès da parte del Forno da ferro di Dont, i regolieri della Regola della Valle concedevano il transito di persone e muli non sul passo pascolivo e segativo ma ultra saxum Crotus ossia dietro al Crot del Duràn sulla forcelletta prima descritta. Su un masso in detta forcelletta, circa 30 anni fa, togliendo il muschio ho scoperto due croci confinarie incise nella roccia e già descritte in : CLICCA QUI
I Regolieri della Valle o anche privati al tempo proprietari sul Monte di Duràn, probabilmente, prima di questa convenzione o comunque prima del 1603, con la confinazione definitiva, si spingevano coi possessi e proprietà anche oltre il Crot del Duràn, verso Zoldo, perché riscontriamo nel documento di questa trattazione che le Prese di Pradusei o Pradusie si trovavano dietro al Crot ma dal versante Lavallese si portavano anche sullo Zoldano. Altro fatto riscontrato sulle pergamene del 1400 della Regola della Valle riguarda acquisti di terreno con anche stalla e fienile nel luogo chiamato in Columpo, che attualmente non riusciamo a collocare geograficamente non esistendo più questo toponimo sul versante Lavallese del Duràn e che, neanche dalle confinazioni sulle pergamene riusciamo a decifrare. Esiste però, ad un centinaio circa di metri oltre il Crot di Duràn verso Zoldo un pianoro chiamato Pian de Colomba, che, attualmente, è , per noi, di difficile ricostruzione etimologica. Probabilmente si tratta di una semplice somiglianza, ma comunque da studiare.
Una ulteriore precisazione è dovuta riguardo al termine “prese di Pradusei o Pradusie”. Dicevasi presa la parte segativa del territorio collettivo della Regola che veniva estratta a sorte tra i Regolieri con cadenza novennale, sia per evitare che le famiglie la trasformassero in possesso continuativo e poi in proprietà privata, sia per un principio di rotazione tra parti migliori o più comode e parti peggiori o più scomode. Tale prassi fu in uso a La Valle fino a fine anni ‘50 inizio anni ‘60 del secolo scorso nelle più famose Part de Val ( o anche nelle part de Pradaz e Coste) dove erano divise in Colmei (in altri paesi chiamati Collonnelli), ma di questo scriveremo in altre parti di questo lungo e suggestivo racconto storico che rispecchia gran parte della vita nei secoli andati nella nostra montagna Agordina e Zoldana.
Un particolare ringraziamento va alle dottoresse Ceiner e Miscellaneo per le utilissime notizie fornite, al dott. Luca Moimas dell’ Archivio Storico del Comune di Belluno per la cortese disponibilità della quale sicuramente dovrò ancora approfittare in futuro ed alla Biblioteca Civica di Agordo, condotta dal Circolo Culturale Agordino, per la cortesia e disponibilità del dott. Patrizio De Ventura delle quali dovrò sicuramente approfittare in futuro .
LE PERGAMENE (CLICCA SULLA SCRITTA PER VISUALIZZARE IL DOCUMENTO): PERGAMENA 1 PERGAMENA 2 PERGAMENA 3 PERGAMENA 4
—– continua —
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