1) Nel calcolo delle persone che possono essere presenti negli esercizi commerciali sono conteggiati anche gli operatori dell’esercizio?
No, si conteggiano solo i clienti.
2) Negli esercizi commerciali, la vigilanza sull’accesso deve essere svolta da una persona appositamente dedicata e riservata?
Assolutamente no. La previsione è volta esclusivamente a far in modo che ci sia sempre un responsabile del controllo, che può ben essere, ad esempio, anche il titolare o altro dipendente dell’esercizio, che la può svolgere dall’interno mentre lavora se le dimensioni e la struttura del negozio lo consentono. In sostanza, il gestore o chi opera all’interno è chiamato a verificare che il numero dei clienti all’interno sia in linea con le previsioni anticovid. Si ricorda che il limite di un cliente per i primi 40 mq è stabilito dai dpcm fin da aprile.
3) I gestori di esercizi commerciali rispondono per qualsiasi assembramento che si crei davanti ai negozi?
No. Occorre ricordare che quasi sempre ci si trova su area pubblica, sulla quale gli esercenti non possono intervenire. Di certo, il gestore che fa il possibile, sulla sua proprietà, per evitare le violazioni all’esterno del negozio (es. utilizzando cartelli o avvisi), non risponde se la gente non rispetta le sue indicazioni.
4) Nei centri o parchi commerciali si computa la superficie comune da cui si accede alle varie strutture di vendita interne per determinare il numero massimo di clienti che possono entrare?
No, si computa solo la superficie commerciale di vendita e quindi quella dei negozi. Possono essere collocati all’esterno del centro commerciale cartelli o visualizzatori del limite massimo di presenze derivante semplicemente dalla somma delle superfici di endita di ciascun esercizio, senza contare le parti comuni.
5) È possibile lo svolgimento di attività benefiche con banchetti davanti a chiese, nelle piazze, ecc.?
Si. Non si tratta di attività commerciale ma di eventi in forma statica. E’ importante che non si formino assembramenti e che siano rigorosamente rispettati gli obblighi di uso della mascherina e di distanziamento.
6) E’ possibile svolgere le attività di tirocinio o di stage, previste da progetti formativi regionali, in presenza presso le imprese ospitanti, qualora le disposizioni aziendali lo consentano?
No. Le attività formative presenti nell’ambito dell’offerta formativa regionale rientrano tra quelle per le quali il DPCM 3/11/2020 (lettera s, punto 9, art. 1) ha disposto la sospensione nella modalità in presenza. Tra queste attività sospese rientrano gli stage e i tirocini curricolari ed extracurriculari. Evidentemente la disposizione normativa mira alla salvaguardia della salute identificandola come prioritaria rispetto alla formazione in presenza che si realizza in azienda attraverso le diverse esperienze (stage, tirocinio ecc.) anche qualora l’attività aziendale proceda regolarmente, nel rispetto dei protocolli di sicurezza.
7) I servizi alla persona (es. parrucchieri) sono soggetti ai limiti di presenza dell’ordinanza n. 156?
No. L’ordinanza si riferisce agli esercizi commerciali.
8) Si possono fare camminate in gruppi di nordicwalking?
Sì, anche con transito tra più comuni, purchè non si attraversino i centri storici e i luoghi affollati. Occorre, inoltre, che il gruppo rispetti rigorosamente il distanziamento di m. 2 previsto per l’attività sportiva e siano utilizzate le mascherine