Innanzitutto, di cosa stiamo parlando. Vorranno perdonarmi tutti gli specialisti, a vario titolo, sulla questione, se sarò quasi didascalico nella descrizione, ma in questo contesto l’obiettivo e cercare di far comprendere, a chi sia interessato o ne abbia voglia, che sarebbe il caso di provare a far funzionare gli strumenti di autogoverno del territorio che la Legge già assegna ai residenti in particolari contesti del nostro territorio montano. Mentre per le Regole penso non ci siano dubbi per alcuno ad identificarle, almeno superficialmente, per quello che sono e quali siano le loro prerogative ed i loro scopi (lo stesso vale per la figura dei Regolieri e/o Regoliere), nel caso dei cosiddetti Usi Civici, sembra che tra la popolazione e anche tra i Comuni ci sia ancora un po’ di nebbia da dissolvere che porta confusione. Il termine Usi Civici è stato utilizzato, anche dalla Regione, che è l’Ente preposto dallo Stato al loro riordino, per definire i beni, lì dove non si sono ancora ricostituite le Regole, non di proprietà privata e nemmeno di proprietà dei Comuni, anche se i Comuni erroneamente lo ritenevano e talora alcuni di essi lo ritengono ancora. Questa terminologia, anche se non pertinente, fino al 2017 era l’unica disponibile per definire un insieme di beni, dati in amministrazione ai Comuni dai dominatori francesi nel 1806 con il Decreto Vicereale n 225, sottraendoli alla proprietà collettiva che fino al quel momento li aveva avuti in proprietà per secoli. La “nebbia normativa” che aleggiava sulla questione e la non corretta definizione normativa di questi beni, catastalmente erroneamente intestati ai Comuni (a differenza delle Regole per le quali vi era apposita e ben precisa normativa Regionale dal 1996) fece si che si continuasse a definire Usi Civici questi beni anche nel titolo della norma Regionale che ne prevedeva e prevede il loro riordino, ossia la Legge Regionale 31/1994. Questo fino a dicembre 2017 quando entrò in vigore la Legge dello Stato n 168/2017 “Norme in materia di Domini collettivi” entrata in vigore precisamente il 13 dicembre 2017 e qui riportata clicca qui Dopo il 12 dicembre 2017, parlando di questi beni, per i nostri territori, non vi sarà più alcun dubbio che quelli che prima venivano impropriamente inseriti nella grande casistica nazionale degli Usi Civici (presenti soprattutto nell’Italia Centro Meridionale) si debbano chiamare Domini Collettivi e debbano essere ascritti ad un Demanio Collettivo proprio della collettività che ne è proprietaria. Collettività e non Comune, che sono due cose ben diverse, come vedremo nelle prossime parti che seguiranno. Quindi di cosa stiamo parlando? E’ possibile vedere l’estensione ufficiale del Demanio Collettivo in Veneto, diviso tra Demanio Collettivo Regoliero (Regole già riconosciute/ricostituite) e Demanio Collettivo riferibile ai già Usi Civici (Regole ancora da riconoscere/ricostituire), su questa cartografia della Regione Veneto di libera consultazione clicca qui Nel riquadro a sinistra è riportata la cartografia con lo stato della verifica attuale dei Demani Collettivi in Veneto, diviso per Comuni con questa Legenda clicca qui Nel riquadro a destra, in blu sono riportate le particelle catastali riscontrate come Demanio Collettivo nel corso delle verifiche effettuate da professionisti preposti, approvate dai Consigli Comunali ed infine approvate dalla Regione Veneto. E’ utile precisare come, per esempio, a Taibon, siano presenti (poche particelle di Demanio Collettivo, pur risultando , dalla cartografia a destra, che, per questo Comune, non è stata ancora conclusa la procedura di verifica. Tali particelle sono probabilmente Demanio Collettivo ascrivibile a Collettività presenti in altri Comuni, che, per vicissitudini storiche, hanno proprietà collettive in territorio di Taibon.
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