Facendo seguito alle prime nove parti di questa succinta e didascalica trattazione sui Domìni Collettivi, Agordini in special modo, consigliamo la lettura delle prime nove parti da qui raggiungibili
PRIMA PARTE SECONDA PARTE TERZA PARTE QUARTA PARTE QUINTA PARTE SESTA PARTE SETTIMA PARTE OTTAVA PARTE NONA PARTE
Come già accennato in una parte precedente di questa succinta e didascalica trattazione, ci sono degli aspetti pratici sull’applicazione della Legge 168/2017 (Norme in materia di Domìni Collettivi) che devono, anzi dovevano essere affrontati da tempo, ossia dal novembre 2017. Uno di questi aspetti è l’incidenza della normativa nazionale dettata dalla Legge 168/2017 sulle Leggi Regionali, quali, in questo caso, la Legge Regione Veneto 14/1992 che disciplina la viabilità silvo-pastorale. Per quanto riguarda le Regole già ricostituite, riteniamo che la legge regionale 14/1992 non debba adeguarsi in modo sostanziale in quanto sufficientemente allineata, mentre per i Domìni Collettivi (ex Usi Civici erroneamente definiti) amministrati pro-tempore dai Comuni, la stessa legge riteniamo debba essere adeguata oppure adeguatamente interpretata (come di seguito descritto) , in quanto i Cives (ossia i residenti del Comune o della Frazione ) sono considerati dalla legge nazionale come comproprietari dei Domìni Collettivi (art 1, lettera d , Legge 168/2017) e quindi , i singoli comproprietari sono, a tutti gli effetti come un qualsiasi comproprietario di un terreno privato che già ha il diritto di avere il permesso per la viabilità silvo pastorale interessata all’accesso al terreno che ha in comproprietà. Nel caso di un Cives comproprietario di un Dominio Collettivo, il diritto, a nostro avviso, è per tutti i terreni del Dominio Collettivo.
A dire il vero, probabilmente la Legge Regionale 14/92, non necessiterebbe nemmeno di essere adeguata e potrebbe subito trovare applicazione a testo vigente proprio perché i Cives sono già correttamente rappresentati nella 14/92, proprio in quanto comproprietari del Dominio Collettivo almeno fintato che non venga ricostituita la Regola titolare del Patrimonio Antico, alchè i titolari del diritto diverrebbero i soli Regolieri e non la totalità dei Cives ossia dei residenti.
Essendo la comproprietà del Dominio Collettivo per Legge inalienabile, indivisibile ed inusucapibile, a nostro avviso il permesso deve essere permanente, se così richiesto dal Cives, in quanto la comproprietà del Cives è legata al suo stesso esistere come persona e non può essere ceduta.
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