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Facendo seguito alle prime dieci parti di questa succinta e didascalica trattazione sui Domìni Collettivi, Agordini in special modo, consigliamo la lettura delle prime dieci parti da qui raggiungibili:
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Molte volte nei nostri articoli aventi per oggetto le Regole, Usi Civici, Domini Collettivi e sulle Leggi di riferimento, prima fra tutte la 168/2017, troviamo il termine Antichi Originari, talvolta scritto semplicemente Originari o Originarj . Cerchiamo qui di spiegare succintamente cosa si intenda con questo termine.
Innanzitutto dobbiamo specificare dei temini che, a partire dal periodo Longobardo, venivano usati per identificare gli abitanti del territorio. Al tempo di Venezia, di dividevano in tre grandi categorie:
- Regolieri, ossia abitanti della Regola;
- Forasti, (Foresti) ossia abitanti nel territorio della Regola, provenienti dal territorio della Serenissima, ma senza lo status di Regolieri;
- Alieni, provenienti da Stati esterni al territorio della Serenissima;
Ma abbiamo dei retaggi precedenti alla Serenissima che dividevano gli abitanti anche all’interno di una stessa Regola, ossia :
- Homines, cioè abitanti aventi censo, ossia che pagavano le tasse sul patrimonio:
- Persone (o Personam) , che abitavano nel territorio della Regola, non erano Forasti od Alieni, ma non avevano censo;
- Universitate, che significava l’insieme degli abitanti di una Regola, ossia Regolieri + Persone + Forasti + Alieni;
Troviamo frequentemente anche il termine Comune o Comuni con il quale non si intende certamente l’ Ente Comune così come lo conosciamo oggi, il cui nome deriva dalla terminologia francese post-rivoluzionaria che, utilizzato al femminile “La Comune” indicava la comunità intera, quella che in tempo veneziano e pre veneziano si indicava come Universitate o Università (intesa come totalità degli abitanti). Gli attuali Comuni hanno principio nel 1806 con la “soppressione” delle Regole e quindi nulla hanno a che vedere con quanto esisteva nei secoli precedenti, dove per Comune si intendeva la Comunità di Villaggio all’interno della quale Regola o Vicinia disponevano l’uso dei Beni Collettivi. la raccolta della tassazione e le manutenzioni o costruzioni di opere pubbliche (Angarie, Gravezze, Pioveghi). I Beni Collettivi, ora chiamati Patrimonio Antico delle Collettività Originarie, venivano anche chiamati Beni Comunali, ma vale sempre la differenza sopra esposta. Non potevano essere Beni dei Comuni, in quanto gli attuali Comuni non esistevano, ma erano beni della Comunità. Qui ora bisognerebbe fare una dissertazione tra Comunità e Collettività ma la lasciamo a chi più di noi discerne su questi temi. Noi ci limitiamo a segnalare che il termine allora usato di Comunità indicava normalmente l’intera popolazione (Università degli abitanti) mentre il termine collettività indicava un insieme di persone che partecipavano alla vita “amministrativa” della Regola, avevano censo (come sopra esposto) e “fuoco”, ossia abitazione, nel territorio della Regola. Troviamo al tempo anche la differenza tra Beni Comunali e Beni Comuni. I Beni Comunali iscritti nei Catastici della Serenissima e lasciati “in uso” dalla stessa alla Regola locale, anche se poi realmente in possesso da immemore alle Regole locali, tant’è che le Investiture dei Beni Comunali (delle quali tratteremo in prossimi articoli) principiano con la frase “ ….. abbiamo trovato essa Regola posseder ….. segno che la Serenissima acclarava e confermava con l’Investitura una situazione già esistente e non dava nulla di nuovo alle Regole. I Beni Comuni erano invece iscritti negli estimi, come fossero beni privati, non di singoli, ma di una Collettività. Essi derivavano da acquisti fatti con denaro proprio dai Regolieri o da regalie o lasciti testamentari da parte di private persone. Su questi Beni, le Regole pagavano le tasse (Estimo Reale) alla stregua dei beni privati. I Beni Comuni pertanto non comparvero nelle Investiture (che riguardavano i Beni Comunali) e ciò diede adito a tentativi di prevaricazione delle Regole più potenti a scapito di quelle minori, come nel processo 1720 – 1725 che vedeva la Regola Grande di Agordo e le sei Regole del Piano contro la Regola della Valle per il possesso del Monte Duràn. Anche gli attuali Comuni si disposero, dopo il 1806, ad “accettare quietamente” il termine antico di Beni Comunali in quanto ritenevano inopinatamente che tale termine attribuisse ai neocostituiti Comuni la proprietà di tali beni e la gran parte degli attuali Comuni ne è tutt’ora colpevolmente convinto. Specificate succintamente le terminologie usate al tempo per definire gli abitanti ed i beni collegati alle Collettività pubblichiamo una Istruzione dei Sindici Inquisitori di Terra Ferma del 1674 con la quale veniva definito lo stato di Originario:
Istruzione, busta 358.
ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA, Filza marcata Sindici Inquisitori di Terra Ferma, anno 1674.
”Noi Marc’Antonio Zustinian, Antonio Barbarigo, Michiel Foscarini,
per la Serenissima Repubblica di Venezia, et Signori Sindaci Inquisitori in Terra Ferma.
Il motivo che ha dato sempre fomento in questo Territorio alle
. maggiori confusioni, discordie, e litigi nei Comuni osserviamo esser stato quello tra Originari, e Forestieri circa l’admissione dei Forestieri alla partecipazione delle Cariche, prerogative, Entrate, e Benefizii dalli Originari posseduti.
Al nostro arrivo a questa parte essendo però comparsi avanti di Noi li
Forestieri di molti Comuni portando i loro gravami, et ascoltate dal Magistrato diverse cause de medesimi, prese le più esatte informazioni dai Sindaci del Territorio, e da altre persone pratiche abbiamo creduto conferente con una general decisione stabilire e
decretare coll’autorità del Sindacato Nostro conferitaci dal Serenissimo Maggior Consiglio quanto segue, il tutto con oggetto di troncar le liti, levar le amarezze dagli animi d’interessati, togliere le disunioni, e stabilir una norma certa, con la quale ogni uno sappi come regolarsi.
Volemo però che i Forestieri che passeranno da Comune a Comune o di questo Territorio e di altre Giurisdizioni che siano di questo Stato debbano aver cinquanta anni di permanenza in quel Comune, nel quale vorranno godere il benefizio dell’Originalità facendo nel corso di questo tempo tutte le fazioni reali, e personali che occorreranno nel Comune medesimo, et allora poi s’intenderanno Originari, e siano a parte d’ogni ofitio, e benefitio.
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Dichiarando che se quel capo di famiglia, che haverà piantata casa nel Comune, et i suoi figliuoli mancassero di vita debba agli altri discendenti esser bonificato il tempo dal giorno che i loro ascendenti si saranno portati ad habitare nel Comune non devendo la morte de’ medesimi inferire alcun pregiudizio a’ successori.
Che i forestieri d’alieno Stato, che si porteranno ad habitar in alcun Comune di questo Territorio debbono aver li dieci Anni d’esentione già prescritti dal Principe, e facendo per altri dieci Anni l’ordinaria Fazione sicché in tutto siano vinti anni d’habitatione all’ora s’intendano Originarii, e siano partecipi d’ogni ofitio, e benefitio del Comune, intendendo che anche per questi sia osservato quanto habbiamo stabilito per li altri Forestieri di sopra, che mancando il Padre o Figlioli ciò non debba pregiudicare niente ai discendenti, ma passati i venti Anni li Successori s’intendano Originari.
Volemo anco che dalle regolazioni presenti siano esclusi quei Comuni, che avessero usi in contrario a maggior benefitio dei Forastieri. Che li Forastieri come sopra entrino senz’alcun esborso al benefitio dei Beni Comunali, e di tutti quegli altri Beni, che godono li Comuni per antiche donazioni, ma in caso che ricevessero l’Originalità in un Comune, che avesse entrate particolari acquistate da antiche persone originarie col loro proprio soldo possino goder anco di questa natura di Beni quando paghino per una volta tanto quanto possi esser la proportione dell’utile, dovendo però esser fatta cognitione, non dai Comuni, ma dal Consiglio del Territorio in caso di disparere le Comuni, e le persone habilitate. Che fuggendo li Forastieri in tempo di gravezze s’intendano decaduti dal benefitio di quella habitazione, che avessero fatta fin da allora e le debba principiar il tempo dal giorno che tornassero ad abitar nuovamente. Che quei Forastieri, che avessero habitato al presente per cinquant’anni o venti rispettivamente in alcun Comune s’indendano ascritti subito nelli Originari, e godano li benefitii come sopra, e quelli che avessero qualche tempo d’habitatione, ma non arivassero o alli cinquanta o alli venti Anni, quando haueranno fornito il loro tempo, bonificatoli il presente s’intendano Originari et habilitati ai benefitii come sopra.
La presente doverà essere registrata nella Cancelleria Prefettizia, e nei Libri del Territorio per la sua portata, e puntual osservanza.
In Quorum etc.
Data dal Sindacato Nostro in Verona 28 Aprile 1674. Marc’Antonio Zustinian Sindaco Inq. Terra Ferma – Vincenzo Mazzoleni Segretario – Antonio Barbarigo Sind. Inq. T.- Michiel Foscarini Sind. Inq. T. F.
Pubblichiamo anche un elenco di Regolieri della Regola della Valle dal quale si possono desumere i cognomi Originari della Regola :
ARCHIVIO DI STATO DI BELLUNO
FONDO NOTARILE
Nø 345 NOTAIO ANGIARI GASPARO FU GIORGIO
Pag. 72 (pag. 23 numeraz. vecchia)
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Giorno di venerdì 10 Settembre 1645
Atto di Procura della Regola della valle
Congregati e radunati li infrascritti Regolieri della Regola della Valle di Agord appresso il cimitero della Chiesa di S.Michiel della Valle sudetta loco solito convocarsi detta Regola come furono ridotti gli infrascritti:
Cassan de Col Zuan del Agnola
Nicolò dal Bruoi Antonio de Zaiacomo
Cristoffol Torsas Andrea Bas detto Friz
Marchion de Cassan Zuan de Cassan
Jacometo Caneva Bortolo de Zorz
Bastian del Osbel Andrea de Col
Andrea de Colo Bernardin De Vattà
Tomio de Tome Giacomo da Cros
Valentin de Tome Olivier d’Olivier
Lugan de Maten Pol de Pol
Martin Damian Giacomo Bos
Piero da Cros Bartolomio De Vattà
Andrea Damian Antonio de Cassan
Bernardin de Zaiacomo Bartolomio Negro
Zamaria della Vedova Andrea del Zendre
Bartolomio Nascimben Giacomo del Osbel
………de Colo Antonio da Cros
Zuanne Pater Noster Antonio de Maman
Bernardin de Colo Battista da Ruoit
Bernardin Cassan qu Pattari Michiel da Cros
Giacomo dal Brui Antonio dal Gal
Zamaria dal Aqua Larando Cassan
Francesco Monego Giacomo Cassan qu Battista
Giacomo dal Gal Zorzi Simonet
Bortol de Col Mattio de Maman
Battista de Sabe Piero de Valentin
Andrea Zas Michiel de Maman
Antonio de Pol Andrea del Osbel
Cassan da Cros Battista da Ruoit
Zorzi Fadigà Zullian de Zaiacomo
Antonio Sommariva Zuanne de Zorz
Piero Sommariva Antonio da Ruoit
Domenego da Maten Zuanne Negro
Michiel d’Olivier Bartolomio Murer
Bernardin de Cassan qu Andrea Piero de Cassan
Bartolomio de Zorz Zuan Zas detto Friz
Zuan da Cros Michiel da Ruoit
Battista d’Olivier Simon Zanjacomo
Piero Pater Noster
Col Pater Noster
Sabe de Sabe
Tizian Zas
Tutti della Regola della Valle di Agord rappresentanti la Regola et Università sudetta. Donde fatti diversi discorsi sopra la querella et instantia fatta nella Canc.di Belluno dal Sign.Giov.Antonio Crotta contro essa Regola a bando di querella del dì et tener come in essa in “robenia” delli suoi muli etc.
nota : 80 Regolieri
Trascritto da De Col Tiziano nel mese di Dicembre 1996