Facendo seguito alle prime dieci parti di questa succinta e didascalica trattazione sui Domìni Collettivi, Agordini in special modo, consigliamo la lettura delle prime dieci parti da qui raggiungibili:
PRIMA PARTE SECONDA PARTE TERZA PARTE QUARTA PARTE QUINTA PARTE SESTA PARTE SETTIMA PARTE OTTAVA PARTE NONA PARTE DECIMA PARTE
Qui proponiamo una nostra trascrizione di parte di una lezione tenuta dal Prof. Geremia Gios Università Trento Dipartimento di Economia e Management – Facoltà di Giurisprudenza – Centro studi e documentazione sui demani civici e le proprietà collettive, nel giorno 06 ottobre 2023, molto interessante per le Amministrazioni Comunali che gestiscono, in via sussidiaria, Domini Collettivi ove non si sono ancora costituiti gli Enti apicali previsti dalla Legge 168/2017, ossia Regole o Amministrazioni Separate o altri. La lezione completa è visionabile sul canale Usicivici UniTrento di YouTube
Stima terreni Dominio Collettivo – Inserimento nel Bilancio del Comune – prof . Geremia Gios – Università Trento Dipartimento di Economia e Management – Facoltà di Giurisprudenza – Centro studi e documentazione sui demani civici e le proprietà collettive
Le parti in corsivo sono trascrizioni del testo di slides, mentre le parti in testo normale sono trascrizioni della lezione orale del Prof. Gios.
Valore per inserimento nel bilancio armonizzato dei Comuni
– Sulla base della normativa vigente il patrimonio degli enti locali “è costituito dai beni e dai rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente suscettibili di valutazione ed attraverso la cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale differenziale è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale”
– Inoltre “gli enti locali includono nello stato patrimoniale i beni del demanio e ….. valutano i beni del demanio e del patrimonio, comprensivi delle relative manutenzioni straordinarie secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità economico patrimoniale di cui all’allegato n. $/3 del D.Lgs 118/2011 s.m.i.”
Nel caso di beni di uso civico gestiti dal Comune ai fini dello stato patrimoniale nel bilancio armonizzato:
- I beni di uso civico non sono proprietà del comune in quanto si tratta di beni gestiti dal comune per conti di terzi ossia degli “aventi diritto all’uso civico”
- L’eventuale cessione di terreni gravati da uso civico deve essere compensata con l’acquisto di analoghe superfici sulle quali trasferire il vincolo
- I proventi derivanti da terreni gravati da uso civico devono essere reinvestiti (anche se in molti casi non è così) per il miglioramento dei medesimi terreni di uso civico
- Il comune dovrebbe produrre come allegato al bilancio un prospetto con la dimostrazione che le spese per la gestione dei medesimi usi civici sono uguali o superiori alle entrate dagli stessi garantire
- In qualsiasi momento gli “aventi diritto all’uso civico” possono richiedere, ovviamente rispettando le procedure previste dalla normativa, di gestire in proprio attraverso apposito ente, tali beni
- I beni di uso civico, anche se, in alcuni casi, nel linguaggio corrente, vengono definiti demanio civico, non rientrano nei beni demaniali ai sensi dell’art. 882 e ss del Codice Civile
- Ne consegue che i beni di uso civico non rientrano fra quelli per i quali, ai sensi dell’art 230 del D.Lgs. 118/2011, è necessario definire lo stato patrimoniale e i conto patrimonio speciali. Per contro tali beni possono essere inseriti nei conti d’ordine. Come è noto “le voci poste nei conti d’ordine non individuano elementi attivi e passivi del patrimonio e vengono registrate tramite un sistema di scritture secondarie o ausiliarie, distinto ed indipendente dalla contabilità generale economico-patrimoniale.” Lo scopo dei conti d’ordine, com’è noto, è quello di “arricchire il quadro informativo di chi è interessato alla situazione patrimoniale e finanziaria di un ente”. Va da se che “i conti d’ordine non contribuiscono a definire il risultato perché sono fuori dal sistema delle scritture che serve a determinarlo”
I beni di uso civico, non essendo proprietà del comune, in base alla normativa vigente, anche per la contabilità armonizzata, devono essere inseriti nei conti d’ordine, perché, come noto, le voci poste nei conti d’ordine non individuano elementi attivi e passivi del patrimonio comunale e vengono registrati secondo un sistema di scritture secondarie ed ausiliarie distinto e indipendente dalla contabilità generale economico-patrimoniale. Lo scopo dei conti d’ordine è quello di dare più informazioni sulla situazione complessiva , ma i conti d’ordine non contribuiscono a definire il risultato economico-patrimoniale complessivo del comune. Molti comuni, invece, inseriscono il valore dei beni di uso civico come patrimonio o voce patrimoniale e quindi figurano avere un grande patrimonio , ma in realtà non è così . Quel patrimonio non è del comune ma è degli aventi diritto e per i quali il comune lo gestisce e quindi non va inserito nel bilancio vero e proprio, ma il valore va inserito nei conti d’ordine. schema di bilancio relativo alla gestione dei beni di uso civico che dev’essere allegato al bilancio dell’ ente. Fa parte del bilancio ma come allegato.
- Per avere coerenza con lo schema di contabilità generale sarà necessario adottare un metodo di registrazione partiduplistico individuando un conto all’oggetto e un conto al soggetto. Nel caso specifico, tenuto presente che i beni (su richiesta degli aventi diritto) possono (e dal punto del comune “devono”) essere trasferiti dall’ ente ad altro gestore, si può proporre che nel conto all’oggetto ci sia un credito, mentre nel conto a soggetto (uso civico) ci sia un addebito ovviamente di pari valore al credito del conto precedente.
- Va da se che se i valori di questi conti d’ordine dovranno essere riportati nel già previsto schema di bilancio relativo alla gestione dei beni d’uso civico che deve essere, sulla base della normativa vigente, allegato al bilancio dell’ ente.
Attribuzione del valore ai terreni di uso civico
- Infine per l’attribuzione del valore si propone di limitarsi ad un valore simbolico (per esempio un euro per particella fondiaria o un centesimo per metro quadro) . Questo dal momento che, essendo il vincolo da rispettare dato dalla superfice, non avrebbe senso attribuire un valore di mercato o utilizzare il valore catastale opportunamente rivalutato. Infatti cancellazioni ed contestuali iscrizioni di altra superfice di dimensioni analoghe non dovrebbero modificare i valori riportati, perché, in caso contrario, si avrebbero informazioni fuorvianti. Andranno così inseriti nel conto d’ordine, con il medesimo importo, sia dal lato dell’attivo che dal lato del passivo. Questo perché, in caso contrario, ci sarebbe una rappresentazione non adeguata . Questo, da un lato semplifica l’inserimento di questi beni nel bilancio del Comune e dall’altro sottolinea che non sono beni di proprietà del Comune, per cui, questo patrimonio, in ipotesi, non potrebbe essere utilizzato per richiedere un ipotetico prestito, perché se viene inserito il valore dei beni di uso civico direttamente nello stato patrimoniale del Comune, questo potrebbe dare, per gli eventuali “prestatori” (la banca di turno ove esistente) un’idea del patrimonio che in realtà non è tale perché è di qualcun altro e il Comune si limita a gestirlo. Penso sia un punto importate che conviene sottolineare in maniera forte ed è una cosa diversa da quella che avviene nella maggior parte dei Comuni e sono altresì a conoscenza che una serie di Comuni, almeno in 20-30 , hanno pure dato un incarico professionale per fare la stima del valore dei beni di uso civico, per poterli inserire nel bilancio comunale. Sbagliato, non è un patrimonio del Comune e vanno inseriti con un valore nominale che può essere definito in maniera abbastanza semplice.
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