Nella prima parte della nostra trattazione abbiamo, sinteticamente, affrontato il tema del significato del termine “Domìni Collettivi” e reso noto, per chi non ne fosse stato a conoscenza, della loro distribuzione territoriale in Veneto, pubblicando l’indirizzo di un visualizzatore della Regione Veneto.
Consigliamo quindi, a quanti non lo avessero ancora fatto, di leggere la prima parte :
Qui ora tratteremo, sempre sinteticamente, della provenienza dei “Domìni Collettivi” focalizzando l’attenzione sull’ antico nostro territorio Agordino, ossia privo di Selva di Cadore, Livinallongo, Colle Santa Lucia e Rocca Pietore, diviso tra il Sopra Chiusa ed il Sotto Chiusa, dove per Chiusa, si intendeva l’opera di difesa territoriale posta sul Cordevole, nella stretta valle, appena a monte di Listolade. Non è però sufficiente fare un salto indietro nel passato di due secoli, ossia a quel 1806 quando le Regole vennero soppresse dall’invasore napoleonico e date in amministrazione (non in proprietà) ai neonati enti territoriali di matrice napoleonica quali erano i Comuni. Quel 1806, anzi, segna il calare di un sipario sulla secolare gestione Regoliera del territorio che aveva avuto origini ancor prima della Dedizione alla Serenissima nel 1404. Un breve riassunto sulla storia antica agordina lo si può trovare in un mio scritto del 2006, pubblicato a corredo del sito internet della allora Comunità Montana Agordina, ora Unione Montana Agordina (CLICCA QUI)
Per portare precise notizie storiche come esempi in questa semplice trattazione, faremo riferimento alla documentazione storica della Regola della Val (oppure Regola della Valle o Regulam Vallis), conservata nell’ Archivio Storico del Comune di La Valle Agordina, la quale permette di tracciare il percorso storico-giuridico della citata Regola, dal 1354, anno del primo documento finora conosciuto, riguardante la Regola, fino ai nostri giorni. Faremo anche riferimento a documentazione riguardante tutte le 23 Regole Agordine e non solo la Regola della Valle.
Quando si originò il regime giuridico Regoliero su questi beni collettivi ?
Bisogna prima specificare però una cosa fondamentale, ossia che questi Domìni Collettivi non erano in proprietà di un soggetto chiamato Regola, bensì erano dei singoli Regolieri , i quali rappresentavano i rispettivi Fuochi Famiglia. Una proprietà indivisa “ a mani riunite”. Quindi il diritti di proprietà e quindi di godimento su beni propri erano e sono ancora, anche se le Regole sono “dormienti”, in capo ai singoli Regolieri i quali, di generazione in generazione, li ricevono dalla generazione precedente e devono trasmetterli integri alla generazione successiva e così via, in un regìme di Consorti – Coeredi, all’interno dei quali nessun Regoliere può alienare la sua “quota parte” in quanto, per Legge e per antico acquisto, sia esso di prima proprietà , sia che di successivo acquisto, tali beni sono inalienabili, indivisibili, inusucapibili così come riconfermato dalla Legge 168/2017. La Regola era ed è lo “strumento amministrativo” attraverso il quale i Regolieri decidevano e decidono sul come amministrare tali beni collettivi. Il termine “collettivo” è esaustivo sia del bene , sia della collettività proprietaria. Non esiste bene collettivo che non si fondi su questi due pilastri: un patrimonio antico ed una collettività sua proprietaria. Nel 2006, durante la mia frequentazione del Corso “ I Demani Civici e le relative operazioni di riordino” (dal 2017 non si parlerà più di Demani Civici, ma di Domìni Collettivi), stupii i relatori portando un esempio concreto, inedito, di come la proprietà fosse non tanto della Regola, ma di una collettività di consorti-coeredi. L’esempio era in una trascrizione di una pergamena datata 21 gennaio 1426, a dimostrazione della proprietà, negli atti della causa tra la Regola Grande d’Agort contro La Regola della Val, per la proprietà di alcuni pascoli sul Monte di Duràn. La formula dell’acquisto di alcuni terreni da parte di alcuni Regolieri deputati della Regola della Val era : “…. per se ed a nome degli uomini e persone Regolieri della Regola de La Valle e loro successori “ . Chiarissima quindi la formula che dichiarava nell’atto di acquisto il mantenimento del bene anche per i loro successori, che non si esaurisce ovviamente in una generazione, ma per successori si intendono tutti i discendenti. Chiarissima la formula che si riscontra anche in tutti gli altri atti di acquisto da parte dei Regolieri della Regola della Val , ossia a nome di tutti i Regolieri e loro discendenti , come consorti-coeredi ma non della Regola come Ente o Associazione. A riprova di tutto questo e dell’inalienabilità dei beni, posso affermare, che, nel corso delle mie lunghe ricerche storiche, non ho ancora mai incontrato un atto di vendita di beni Regolieri (o Dominio Collettivo) da parte di Regolieri della Regola della Val. Comunque fossero organizzate e nominate le Collettività ora , dal 2017, sono raggruppate nella voce “Domìni Collettivi”. Quindi, quando i francesi trasferirono , nel 1806, l’Amministrazione del beni collettivi dai cosiddetti “Corpi degli Antichi Originari” ai Comuni, non privarono affatto i singoli Regolieri delle loro prerogative su tali beni e che , nel 2017 con la Legge 168, lo Stato ora pienamente riconosce.
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