ORDINANZA A SORPRESA MA NON SI ABBASSI LA GUARDIA
La nuova ordinanza in vigore dalle 15 di oggi
1) Consentita la vendita di cibo da asporto previa ordinazione telefonica oppure on line, garantendo che all’ingresso i clienti vengano dilazionati nel tempo nel rispetto del distanziamento di 1 metro con mascherine, guanti e prodotti ingienizzanti per le mani, un cliente alla volta nel locale, stazionamento per il tempo necessario per acquistare e pagare. Sospeso il consumo sul posto. La novità che tutto l’asporto è permesso, anche in gelateria fino a oggi era concessa solo la vendita a domicilio. Consentito tutto il il take way 2) Revoca della disposizione restrittiva per negozi bimbi e cartolerie, potranno quindi aprire tutti i giorni e non più soli 2 giorni a settimana 3) si potrà lavorare per categoria non più per codici Ateco, cioe’ riaprono tutti i cantieri per le opere pubbliche cioè secondo i dettami del DPCM 4) Consentite l’attività sul patrimonio esistente per i lavori edilizi, manutenzioni ordinaria e straordinaria autorizzata, anche impiantistica ma non per nuovi cantieri solo esistenti 5) Consentita la coltivazione del terreno per uso agricolo per autoconsumo, anche orti urbani e comunali con mascherina e distanziamento, NON E’ permessa la coltivazione negli orti oltre il proprio comune (NOVITA’ DEL 25 APRILE) 6) Si alla vendita di prodotti floro vivaistici. 7) Consentiti tagli boschivi per autoconsumo e per necessità, quindi fare legna si può 8) Consentito l’accesso ai cimiteri con mascherina e distanze da rispettare. 9) Consentiti i lavori sulle imbarcazioni e sistemazione darsene
VENEZIA Dalla conferenza stampa di oggi 25 aprile la novità: non è possibile andare a coltivare l’orto oltre il proprio Comune se si tratta di attività ricreativa. Oggi il chiarimento: Non si esce dal proprio Comune nè per il cibo per l’asporto nè per gli orti. Se si tratta di coltivazione agricola a titolo ricreativo del singolo cittadino, allora no, non è possibile spostarsi.
Non si esce dal proprio Comune nè per il cibo per l’asporto nè per gli orti contrariamente a quanto detto ieri. Se si tratta di coltivazione agricola a titolo ricreativo del singolo cittadino, allora no, non è possibile spostarsi. Ci siamo agganciati al DPCM che categoricamente non permette spostamenti per le seconde case e quindi anche per gli orti. Bisogna fare riferimento quindi agli spostamenti nel Comune. Quindi autoconsumo nel proprio Comune. Stesso discorso per i cimiteri, sono possibili le visite solo nei campi santi del Comune di residenza, fuori dal Comune solo per parenti di primo grado.
AGGIORNAMENTO 25 APRILE, NON SI PUO’ ANDARE NELL’ORTO FUORI DAL PROPRIO COMUNE CONTRARIAMENTE A QUANTO COMUNICATOCI IERI
L’ASSESSORE GIANPAOLO BOTTACIN
DALLA CONFERENZA STAMPA L’AVVOCATO DELLA REGIONE
L’ORDINANZA SPIEGATA DA ZAIA IN CONFERENZA STAMPA
ORDINANZA
1) è consentita la vendita di cibo da asporto. La vendita per asporto sarà effettuata, ove possibile, previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano dilazionati nel tempo
e comunque, negli spazi esterni anche di attesa, nel rispetto del distanziamento di un metro tra avventori e con uso da parte degli stessi di mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e
consentendo, nell’eventuale locale interno, la presenza di un cliente alla volta, con mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e stazionamento per il tempo strettamente necessario alla
consegna e al pagamento della merce; gestore ed addetti devono essere muniti di mascherina e guanti; rimane sospesa ogni forma di consumo sul posto ed è confermata la possibilità di consegna a domicilio;
2. è revocata la disposizione restrittiva di cui alla lettera o) del punto 1. dell’ordinanza n. 40 del 13.4.2020, relativa alla vendita di vestiti per bambini e di prodotti di cartolerie nonché alle librerie; la vendita di vestiti per bambini include quella delle scarpe per i bambini medesimi;
3. per le opere pubbliche, è ammessa l’esecuzione dei lavori ascrivibili, in maniera prevalente, alle categorie di seguito indicate a prescindere dai codici Ateco principale o secondari intestati all’appaltatore e a condizione che questi sia in possesso della corrispondente qualificazione SOA: a. OG 3: strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari b. OG 4: opere d’arte nel sottosuolo
4. di consentire le attività sul patrimonio edilizio esistente secondo il regime della comunicazione e della comunicazione asseverata previste dagli articoli 6 e 6 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001;
5. è consentita la coltivazione del terreno per uso agricolo per autoconsumo, anche all’interno di orti urbani e comunali, nel rispetto degli obblighi di distanziamento di un metro e dell’uso di mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante;
6. è consentita la vendita in esercizi anche esclusivamente commerciali al dettaglio, quali fiorerie, di prodotti florovivaistici, quali a titolo di esempio semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti; 7. nei mercati e nelle analoghe forme di vendita su area pubblica o privata è ammessa la vendita di prodotti florovivaistici e di abbigliamento per bambini, comprese le scarpe per i bambini medesimi;
8. sono consentiti i tagli boschivi anche per autoconsumo in presenza di una effettiva situazione di necessità;
9. è consentito l’accesso ai cimiteri nel rispetto dell’obbligo di distanziamento di un metro tra le persone e dell’uso di mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante;
10.sono consentite le prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni di diporto all’ormeggio nonché per prove, collaudo e consegna delle imbarcazioni, nonché di sistemazione delle darsene per l’espletamento dell’attività ordinaria;